Recupero delle spese del processo penale |
|
Con D.M. 10 gugno 2014, n. 124 (in G.U. n. 198 del 27 agosto 2014) sono stati stabiliti i seguenti importi forfettizzati da recuperarsi in misura fissa nel processo penale. |
|
Definizioni del processo in primo grado. |
1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari (art. 447 c.p.p.): |
a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 c.p.p.): euro 60,00; |
2) Definizione del processo in udienza preliminare: |
a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato: euro 150,00; |
b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 c.p.p.): euro 60,00; |
3) Definizione del processo in giudizio: |
a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio: euro 180,00; |
b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato: euro 150,00; |
c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo: euro 150,00; |
d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo: euro 80,00;
|
e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio: euro 150,00;
|
f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 c.p.p.), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio: euro 60,00;
|
g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice di pace: euro 150,00;
|
h) sentenza di condanna in Corte d'assise: maggiorazione di euro 30,00;
|
4) Definizione del processo mediante remissione di querela:
|
a) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado: euro 60,00;
|
b) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio: euro 80,00;
|
5) Definizione del processo mediante oblazione:
|
a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso: euro 80,00.
|
|
Giudizi di impugnazione.
|
1) Sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame: euro 60,00;
|
2) sentenze in Corte di assise di appello: maggiorazione di euro 30,00;
|
3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio: euro 60,00. |
|
Altri procedimenti: euro 60,00
|
|
|