Rivista delle Cancellerie: da quarantanove anni negli uffici giudiziari
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Diritti ed indennità per protesti
Con D.M. 19 marzo 2014 (in G.U. n. 74 del 29 marzo 2014) sono stati aggiornati gli importi del diritto di protesto a decorrere dal 1° aprile 2014.
Tabella del diritto di protesto.
  • Per ciascun titolo protestato: 4 per mille e comunque non inferiore ad euro 2,16 né superiore ad euro 46,62.
Note.
Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali il 50% del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.
Tabella dell'indennità di accesso.
  • Fino a tre chilometri: euro 1,93;
  • fino a cinque chilometri: euro 2,28;
  • fino a dieci chilometri: euro 4,21;
  • fino a quindici chilometri: euro 5,94;
  • fino a venti chilometri: euro 7,36;
  • oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità di euro 7,36 è aumentata di euro 1,93.
Note.
Per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, l'indennità è comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno.