Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisu-rati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.
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