Rivista delle Cancellerie: da quarantanove anni negli uffici giudiziari
Da quarantanove anni uno strumento di aggiornamento e documentazione per chi lavora negli uffici giudiziari
Indennità spettanti al giudice di pace
Ai sensi dell'articolo 64, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in suppl. G.U. n. 139 del 15 giugno 2002) gli importi delle indennità spettanti al giudice di pace sono i seguenti.
IN MATERIA AMMINISTRATIVA
  • Per ciascuna udienza di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero: euro 20,00;
  • per ciascuna udienza di convalida del decreto di trattenimento dello straniero: euro 20,00;
  • per ogni provvedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero: euro 10,00;
  • per ogni provvedimento di convalida del decreto di trattenimento dello straniero: euro 10,00;
  • per ogni provvedimento di convalida o di rigetto del ricorso al decreto di espulsione dello straniero: euro 10,00.
IN MATERIA CIVILE
  • Per ciascuna udienza civile, anche se non dibattimentale: euro 36,15;
  • oltre 110 udienze tenute all'anno: nulla;
  • per l'attività di apposizione dei sigilli: euro 36,15;
  • per ogni processo assegnato e definito dal ruolo: euro 56,81;
  • per ogni processo assegnato e cancellato dal ruolo: euro 56,81;
  • per le cause cancellate che vengono riassunte: nulla;
  • per ogni decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.): euro 10,33;
  • per ogni ordinanza ingiuntiva (art. 186-ter c.p.c.): euro 10,33;
  • se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato: euro 10,33.
IN MATERIA PENALE
  • Per ciascuna udienza penale, anche se non dibattimentale: euro 36,15;
  • oltre 110 udienze tenute all'anno: nulla;
  • per ogni processo assegnato e definito dal ruolo: euro 56,81;
  • per ogni processo assegnato e cancellato dal ruolo: euro 56,81;
  • per le cause cancellate che vengono riassunte: nulla;
  • per ogni decreto di archiviazione (artt. 17, comma 4, e 34, comma 2, D.Lgs. n. 274/2000): euro 10,33;
  • per ogni ordinanza che dichiara l'incompetenza (art. 26, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 274/2000): euro 10,33;
  • per ogni provvedimento con il quale dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso del procedimento (art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 274/2000): euro 10,33;
  • per ogni decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione (art. 41, com-ma 2, D.Lgs. n. 274/2000): euro 10,33;
  • per ogni provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (art. 44, comma 1, D.Lgs. n. 274/2000): euro 10,33;
  • per ogni ordinanza di rinvio degli atti al Pubblico Ministero per ulteriori indagini (art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 274/2000): euro 10,33;
  • per ogni decreto di sequestro preventivo e conservativo (art. 19, D.Lgs. n. 274/2000): euro 10,33;
  • per ogni provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e con-servativo: euro 10,33;
  • per ogni decisione sull'opposizione al decreto del Pubblico Ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta (art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 274/2000): euro 10,33;
  • per ogni decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini (art. 19, com-ma 2, D.Lgs. n. 274/2000): euro 10,33;
  • per ogni autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione (art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 274/2000): euro 10,33;
  • per ogni rigetto motivato dell'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione: euro 10,33.